(Pubblicato  nel  Supplemento  n.  2 al  Bollettino  Ufficiale  della
    Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2009) 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA  PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  Statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente  della  Giunta
provinciale emana, con  proprio  decreto,  i  regolamenti  deliberati
dalla Giunta; 
    Visto l'art. 54, comma 1, numero  2,  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta la deliberazione dei regolamenti sulle  materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Visto l'art. 66  della  legge  provinciale  di  contabilita'  che
prevede l'attivazione presso i servizi economali di  un  servizio  di
cassa ed economato per  provvedere  alle  spese  minute  di  ufficio,
all'acquisto  di  materiale  mobile,  alle  erogazioni  per   servizi
inerenti il funzionamento degli uffici, nonche' altri compiti  per  i
quali simili procedure di spesa risultino piu' tempestive; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2515  di  data
23 ottobre 2009  avente  ad  oggetto  «Approvazione  del  Regolamento
recante  "Modifiche  del  decreto   del   Presidente   della   Giunta
provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. recante "Regolamento per la
disciplina  della  gestione  contabile  dei  servizi  di   cassa   ed
economato"»; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
        Modificazioni dell'art. 2 del decreto del Presidente 
       della Giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg. 
 
    1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
10  luglio  2000,  n.  16-34/Leg.,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      a) al comma 1 le parole: «servizio organizzazione  finanziaria»
sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente  in  materia  di
sistema finanziario  pubblico  provinciale»  e  le  parole:  «lire  3
miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,6 milioni»; 
      b) al comma 2 le parole: «servizio organizzazione  finanziaria»
sono sostituite dalle seguenti: «servizio competente  in  materia  di
sistema finanziario pubblico provinciale; 
      c) al comma 3 le parole: «ad un livello non inferiore  al  VII»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  una   categoria/livello   non
inferiore a C evoluto» e le parole: «di livello non inferiore al  VI»
sono sostituite dalle seguenti: «di categoria/livello non inferiore a
C base».